Europa Brokers predispone soluzioni efficaci e flessibili, personalizzate per:
coprire i Partecipanti alle Associazioni Professionali dai rischi caratterizzanti la loro specifica attività
tutelarli dai rischi derivanti dai loro incarichi Amministrativi e Sindacali/Organismi di Vigilanza presso società terze
proteggere la continuità dell’Associazione Professionale in caso di premorienza o invalidità grave di uno o più Partners e Key Men
Responsabilità Civile Professionale
La copertura RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati a Terzi e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della Società/Ente/Associazione o dei suoi Dipendenti e/o Collaboratori nell’esercizio della propria attività.
La copertura opera al fine di tutelare l’attività informativa, gestionale e amministrativa della Società/Ente/Associazione.
Responsabilità Civile Amministratori, Dirigenti e Sindaci (D&O)
Europa Brokers propone soluzioni assicurative all’avanguardia che contribuiscono alla protezione degli
Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti, Responsabili di Funzione e Sindaci assicurati,
salvaguardandone il patrimonio personale nei sempre più frequenti casi in cui essi vengono chiamati in
causa per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro rilevante Responsabilità Civile (errori
omissivi/commissivi, reali/presunti, originati da colpa anche grave, o responsabilità oggettiva derivante da reati).
A tal fine vengono coperte le problematiche risarcibili nell’ambito della crescente rigidità dell’evoluzione
normativa e regolamentare, e connesse allo svolgimento delle funzioni (manageriali, supervisione,
indirizzo) imposte per legge, statuto, atto costitutivo, regolamento e/o specifica delega o de facto
(Amministratore ombra).
La riforma del diritto societario ha fissato competenze e responsabilità ancora più rigide a carico di
Amministratori, Sindaci e Dirigenti/Responsabili.
Tali responsabilità richiamano esplicitamente la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle
specifiche competenze (diligenza del buon professionista) e non più genericamente la diligenza del
mandatario o del buon padre di famiglia.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza accresce le responsabilità degli Organi Apicali aziendali di amministrazione e controllo e le acuisce prevedendo l’adozione di nuove misure finalizzate alla prevenzione, individuazione e soluzione delle situazioni di crisi.
art. 2392 C.C. “Responsabilità verso la società”
art. 2393 C.C. “Azione sociale di responsabilità”
art. 2393 bis C.C. “Azione sociale di responsabilità anche esercitata dai soci”
art. 2394 C.C. “Responsabilità verso i creditori sociali”
art. 2394 bis C.C. “Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”
art. 2396 C.C. “Responsabilità dei direttori generali”
art. 2403 e 2403 bis C.C. “Doveri del collegio sindacale”
art. 2407 C.C. “Responsabilità dei sindaci”
D.Lgs. 231/2001 Organismi di Vigilanza
D.Lgs 81/2008 Tutela della Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro
Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR)
D. Lgs. 231/2007 contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
D. Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Partners e Key Men
In molte aziende vi sono figure professionali – identificate con l’appellativo di Key Men (“uomini chiave”) – che, per ruolo, competenze e capacità, sono considerate determinanti per il buon funzionamento dell’azienda.
La copertura KEY MAN consente quindi all’azienda di fronteggiare le conseguenze economiche causate dalla prematura scomparsa o da una grave invalidità di uno o più “uomini chiave” della sua struttura.
L’azienda è infatti contraente e beneficiaria della polizza mentre l’“uomo chiave” rappresenta l’assicurato. Il capitale erogato in questo caso viene quindi parametrato al fine di garantire all’azienda le risorse necessarie per far fronte al danno emergente o al lucro cessante e per erogare gli eventuali indennizzi destinati agli eredi o all’assicurato colpito da invalidità.
L’azienda beneficia dell’integrale deducibilità fiscale dei premi versati, garantendosi così continuità e sviluppo, anche a seguito di eventi particolarmente gravi e destabilizzanti.